trasporti pubblici, previsioni del tempo, informazioni utili per la provincia di Anconainformazioni per il turista che vuole venire nelle marcheannunci offro lavoro, cerco lavoro, bandi e gareidee per il tempo libero in ancona e provincia: sfondi pc, sala giochi, smile, musica, suonerieescursioni ancona, itinerari, passeggiate percorsi agriturismo, cinema, eventi, sagre nella provincia di Anconaannunci incontri, annunci immobiliari ancona, mercatino dell'usato ancona, annunci lavoro ancona, amicizie, messaggicomuni della provincia di ancona con storia, informagiovani, fotogallery,..

Saldo Iva

 

Quando il saldo Iva è favorevole al contribuente..

 

rimborso iva erogazione rimborso cedibilità credito
cessione del credito cessione parziale  

Il contribuente che risulti avere un saldo a credito verso l'erario si trova nella possibilità di poter disporre di tale diritto di credito come meglio crede. Il saldo può essere utilizzato: a credito in compensazione di altri debiti tributari, in detrazione dall'importo dell'imposta dovuta per l'anno successivo, oppure richiedendone il rimborso.

 

Il contribuente assume la figura di creditore Iva verso l'erario quando l'importo dell'imposta relativa agli acquisti effettuati, per cui ha esercitato il diritto alla detrazione nell'anno, risulta superiore all'imposta dovuta in relazione alle operazioni imponibili attive, con riferimento al medesimo periodo.

Il contribuente che risulti avere un saldo a credito verso l'erario si trova nella possibilità di poter disporre di tale diritto di credito come meglio crede. E' infatti possibile utilizzare tale saldo a credito:

in compensazione di altri debiti tributari,

detraendolo dall'importo dell'imposta dovuta per l'anno successivo,

richiedendone il rimborso.

 

Esiste comunque un limite quantitativo all'importo compensabile in un anno che risulta ad oggi definito in 516.456,90 euro. Le diverse possibili utilizzazioni del credito sopra proposti non si escludono a vicenda, dal momento che il titolare del credito medesimo può liberamente scegliere come ripartire lo stesso tra le diverse modalità.

 

Il rimborso Iva
Quando un credito Iva può essere chiesto a rimborso?
Il contribuente ha la possibilità di chiedere il rimborso integrale o meno del credito Iva solamente nell'eventualità in cui l'eccedenza detraibile risulti superiore a 2.582,28 euro, a cui partecipa anche il credito portato in detrazione dalla dichiarazione relativa all'anno precedente, e ricorra una delle seguenti situazioni:

 

l'attività che si svolge in maniera esclusiva o prevalente, sia caratterizzata dall'effettuazione di operazioni soggette ad aliquote d'imposta inferiori a quelle che risultano applicate agli acquisti e alle importazioni;

effettuazione di operazioni non imponibili per un valore che risulti pari ad almeno il 25% dell'ammontare complessivo delle operazioni effettuate;

l'importazione o l'acquisto di beni ammortizzabili, servizi per studi e ricerche limitatamente alla sola imposta. Per i beni ammortizzabili risulta possibile chiedere il rimborso quando l'ammontare riguarda l'Iva sostenuta per l'acquisto di essi, anche in esecuzione di contratti d'appalto o di locazione finanziaria;

svolgimento in misura prevalente di operazioni non soggette all'imposta per effetto del D.P.R. n. 633/1972, art 7 , essendo operazioni effettuate all'estero da operatori nazionali che non vi abbiano allestito una stabile organizzazione;

nomina del rappresentante fiscale o identificazione diretta da parte del contribuente non residente nel territorio dello Stato con riferimento alle operazione effettuate nel territorio dello Stato.

 

Il Contribuente risulta comunque abilitato alla richiesta del rimborso, indipendentemente dal fatto che si trovi in una delle situazioni sopra elencate se risultano eccedenze a suo favore dalle dichiarazioni dei due anni precedenti. In tale fattispecie l'ammontare chiesto a rimborso non può essere superiore al minore degli importi delle predette eccedenze, in tale ipotesi, inoltre, non si applica il limite quantitativo di € 2.582,28.

L'erogazione del rimborso Iva
Il rimborso emergente dalla dichiarazione Iva risulta erogato da due entità distinte:

fino all'erogazione di un importo pari a 516.456,90 euro (al cui raggiungimento concorrono anche le somme compensate con modello F24 nel corso dell'anno) l'erogante risulta essere il concessionario della riscossione territorialmente competente;

per la parte del credito eccedente tale limite questa viene erogata dall'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente.

La richiesta del rimborso deve essere effettuata tramite l'utilizzo del modello VR in cui si deve indicare l'importo complessivo dell'Iva che viene chiesta a rimborso. Nell'eventualità in cui la somma richiesta sia superiore al limite sopra indicato si dovranno compilare due righi differenti, in considerazione dei due differenti soggetti eroganti.

Il contribuente che chiede il rimborso del credito Iva risulta tenuto a fornire, al momento dell'erogazione della somma richiesta e fino allo scadere dei termini per l'attività di accertamento, una garanzia di pari importo tramite:

fideiussione bancaria,

polizza assicurativa,

cauzione in titoli di Stato,

al fine di garantire quanto ricevuto, maggiorato degli interessi, nel caso in cui, in seguito ad accertamento, dovessero sorgere cause ostative al rimborso stesso. Nell'eventualità in cui il credito in oggetto sia stato ceduto dal titolare ad un terzo la dottrina, le garanzie devono essere richieste al cedente del credito.

La presenza di due soggetti diversi per la corresponsione del rimborso comporta modalità e tempistiche diverse:

il concessionario della riscossione, una volta ricevuta la richiesta di rimborso unitamente alla documentazione necessaria, provvede ad inviare copia di questi al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate la quale è tenuta entro 40 giorni a comunicare l'eventuale sospensione dell'erogazione del rimborso, nel caso tale comunicazione non sia emessa nei successivi 20 giorni il concessionario effettuerà il versamento del rimborso sul conto fiscale del cliente;

per la parte di rimborso di competenza diretta dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, questi effettua, sempre per la parte di sua competenza, controlli formali e sostanziali al fine di verificare la presenza o meno di cause invalidanti la richiesta. Successivamente l'Ufficio effettuerà il pagamento del rimborso dandone disposizione al concessionario della riscossione, che ne provvede al versamento nei 20 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di pagamento.

 

La cedibilità del credito
Il diritto di credito scaturente dalla dichiarazione è di competenza del contribuente dichiarante, ma questo non implica che lo stesso non possa cedere tale credito tramite un negozio a causa variabile.
La normativa generale Iva non prevede nulla in riferimento alla cessione del credito d'imposta risultante dalla dichiarazione annuale, tuttavia la sua cedibilità è stata implicitamente riconosciuta dal D.L. 14 marzo 1988, n. 70, art 5, comma 4 ter. Risulta che il solo credito risultante dalla dichiarazione annuale può essere oggetto di cessione a terzi.

 

Cessione del credito
La cessione del credito deve risultare, come disciplinato dalla regola di cui all'art. 69 della legge contabilità dello Stato, da un atto pubblico o da una scrittura privata autenticata; in tale atto le parti contraenti e l'oggetto devono risultare chiaramente identificate.
La notizia della cessione del credito deve essere notificata all'ufficio competente ed al concessionario per la riscossione tramite l'invio di copia autenticata dell'atto comprovante la cessione del credito medesimo. Se le condizioni sopra evidenziate risulteranno ottemperate il rimborso verrà erogato nei confronti del cessionario dello stesso.

Ai sensi dell'art. 1264 c.c. la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi accetta tale cessione o ne risulta informato, conseguentemente, poiché il debitore ceduto risulta essere l'Amministrazione finanziaria risulta plausibile che la sola comunicazione alla stessa, come sopra indicato, dia effetto alla cessione del credito oggetto della transazione.

Per evitare la cessione di crediti all'insaputa dei titolari degli stessi, la circolare della Dir AA.GG. e cont. Trib. 8 luglio 1997, n. 192/E-VI-823 è intervenuta disponendo come gli uffici Iva dovranno, ogni qual volta ricevano una documentazione, su cui sorgano dei dubbi inerenti alla veridicità della stessa, comprovante la cessione di un credito , informare il titolare del credito ceduto della situazione tramite l'invio di una lettera raccomandata e naturalmente sospendendo l'erogazione del rimborso. Il presunto cedente, dunque, è chiamato a certificare, entro 30 giorni, l'autenticità della cessione da questi operata oppure a sconfessarla in quanto effettuata da estranei a sua insaputa.

 

La cessione parziale del credito chiesto a rimborso
A seguito della diversa tempistica nei rimborsi sopra evidenziata l'Agenzia delle Entrate è stata interrogata sulla possibilità di poter, o meno, cedere parte del credito chiesto a rimborso e, più in particolare, la parte di competenza diretta dell'Ufficio dell'Agenzia stesso.

L'Agenzia delle Entrate ha espresso il proprio parere in merito tramite la risoluzione del 6 settembre 2006, n. 103/E, stabilendo che «può essere separatamente ceduta a terzi l'eccedenza di credito che deve rimborsare l'ufficio dopo il rimborso della quota di competenza del concessionario. Occorre comunque rispettare il principio secondo cui la cessione, anche parziale, del credito Iva non può alterare l'originario rapporto obbligatorio di diritto pubblico esistente tra l'Amministrazione finanziaria ed il cedente del credito. In particolare, si precisa che la quota di credito Iva rimborsabile dall'ufficio non può essere, a sua volta, ulteriormente frazionata tra più cessionari, potendosi ammettere solo la sua cessione unitaria».

L'Agenzia conclude la trattazione ricordando come «il creditore/cedente ha l'obbligo di notificare formalmente all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate competente, l'avvenuta cessione anche parziale del credito». In proposito si rammenta come tale notifica risulti soggetta alle stesse modalità e requisiti analizzati nell'illustrazione della cessione totale del credito Iva.

Gennaio 2008

a cura di Ipsoa Editore, Redazione Internet. Tratto da "Quando il saldo Iva è favorevole al contribuente" di Cristina Piseroni

 

Fonte: PMI - Il mensile della piccola e media impresa - Ipsoa Editore

 



 

 

 

 

 
condizioni | privacy | info | friends
     REA AN-130915

Anconanetwork.it © 2006-2016 - p.iva 01441320429

home mappa contatti chi è dbsoft