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Il contribuente che risulti avere un saldo a credito
verso l'erario si trova nella possibilità di poter disporre di tale
diritto di credito come meglio crede. Il saldo può essere utilizzato: a
credito in compensazione di altri debiti tributari, in detrazione
dall'importo dell'imposta dovuta per l'anno successivo, oppure
richiedendone il rimborso.
Il contribuente assume la figura di creditore Iva
verso l'erario quando l'importo dell'imposta relativa agli acquisti
effettuati, per cui ha esercitato il diritto alla detrazione nell'anno,
risulta superiore all'imposta dovuta in relazione alle operazioni
imponibili attive, con riferimento al medesimo periodo.
Il contribuente che risulti avere un saldo a credito
verso l'erario si trova nella possibilità di poter disporre di tale
diritto di credito come meglio crede. E' infatti possibile utilizzare
tale saldo a credito:
•
in compensazione
di altri debiti tributari,
•
detraendolo dall'importo dell'imposta
dovuta per l'anno successivo,
•
richiedendone il rimborso.
Esiste comunque un limite quantitativo
all'importo compensabile in un anno che risulta ad oggi definito in
516.456,90 euro. Le diverse possibili utilizzazioni del credito
sopra proposti non si escludono a vicenda, dal momento che il titolare
del credito medesimo può liberamente scegliere come ripartire lo stesso
tra le diverse modalità.
Il
rimborso Iva
Quando un credito Iva può essere chiesto a rimborso?
Il contribuente ha la possibilità di chiedere il rimborso integrale o
meno del credito Iva solamente nell'eventualità in cui l'eccedenza
detraibile risulti superiore a 2.582,28 euro, a cui partecipa
anche il credito portato in detrazione dalla dichiarazione relativa
all'anno precedente, e ricorra una delle seguenti situazioni:
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l'attività
che si svolge in maniera esclusiva o prevalente, sia
caratterizzata dall'effettuazione di operazioni soggette ad
aliquote d'imposta inferiori a quelle che risultano
applicate agli acquisti e alle importazioni; |
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effettuazione di operazioni non imponibili per un valore
che risulti pari ad almeno il 25% dell'ammontare
complessivo delle operazioni effettuate; |
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l'importazione o l'acquisto di beni ammortizzabili,
servizi per studi e ricerche limitatamente alla sola imposta.
Per i beni ammortizzabili risulta possibile chiedere il rimborso
quando l'ammontare riguarda l'Iva sostenuta per l'acquisto di
essi, anche in esecuzione di contratti d'appalto o di locazione
finanziaria; |
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svolgimento in misura prevalente di operazioni non soggette
all'imposta per effetto del D.P.R. n.
633/1972,
art 7 , essendo operazioni effettuate all'estero da operatori
nazionali che non vi abbiano allestito una stabile
organizzazione; |
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nomina del
rappresentante fiscale o identificazione diretta da parte
del contribuente non residente nel territorio dello Stato con
riferimento alle operazione effettuate nel territorio dello
Stato. |
Il Contribuente risulta comunque abilitato alla
richiesta del rimborso, indipendentemente dal fatto che si trovi in una
delle situazioni sopra elencate se risultano eccedenze a suo favore
dalle dichiarazioni dei due anni precedenti. In tale fattispecie
l'ammontare chiesto a rimborso non può essere superiore al minore degli
importi delle predette eccedenze, in tale ipotesi, inoltre, non si
applica il limite quantitativo di € 2.582,28.

L'erogazione del rimborso Iva
Il rimborso emergente dalla dichiarazione Iva risulta erogato da due
entità distinte:
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fino
all'erogazione di un importo pari a 516.456,90 euro (al
cui raggiungimento concorrono anche le somme compensate con
modello F24 nel corso dell'anno) l'erogante risulta essere il
concessionario della riscossione territorialmente
competente; |
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per la
parte del credito eccedente tale limite questa viene erogata
dall'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate competente
in ragione del domicilio fiscale del contribuente. |
La richiesta del rimborso deve essere effettuata
tramite l'utilizzo del modello VR in cui si deve indicare
l'importo complessivo dell'Iva che viene chiesta a rimborso.
Nell'eventualità in cui la somma richiesta sia superiore al limite sopra
indicato si dovranno compilare due righi differenti, in
considerazione dei due differenti soggetti eroganti.
Il contribuente che chiede il rimborso del credito Iva
risulta tenuto a fornire, al momento dell'erogazione della somma
richiesta e fino allo scadere dei termini per l'attività di
accertamento, una garanzia di pari importo tramite:
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fideiussione bancaria, |
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polizza
assicurativa, |
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cauzione in titoli di Stato, |
al fine di garantire quanto ricevuto, maggiorato degli
interessi, nel caso in cui, in seguito ad accertamento, dovessero
sorgere cause ostative al rimborso stesso. Nell'eventualità in cui il
credito in oggetto sia stato ceduto dal titolare ad un terzo la
dottrina, le garanzie devono essere richieste al cedente del credito.
La presenza di due soggetti diversi per la
corresponsione del rimborso comporta modalità e tempistiche diverse:
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il
concessionario della riscossione, una volta ricevuta la
richiesta di rimborso unitamente alla documentazione necessaria,
provvede ad inviare copia di questi al competente ufficio
dell'Agenzia delle Entrate la quale è tenuta entro 40 giorni a
comunicare l'eventuale sospensione dell'erogazione del rimborso,
nel caso tale comunicazione non sia emessa nei successivi 20
giorni il concessionario effettuerà il versamento del rimborso
sul conto fiscale del cliente; |
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per la
parte di rimborso di competenza diretta dell'Ufficio
dell'Agenzia delle Entrate, questi effettua, sempre per la
parte di sua competenza, controlli formali e sostanziali al fine
di verificare la presenza o meno di cause invalidanti la
richiesta. Successivamente l'Ufficio effettuerà il pagamento del
rimborso dandone disposizione al concessionario della
riscossione, che ne provvede al versamento nei 20 giorni
successivi al ricevimento della comunicazione di pagamento.
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La cedibilità del credito
Il diritto di credito scaturente dalla dichiarazione è di competenza del
contribuente dichiarante, ma questo non implica che lo stesso non possa
cedere tale credito tramite un negozio a causa variabile.
La normativa generale Iva non prevede nulla in riferimento alla cessione
del credito d'imposta risultante dalla dichiarazione annuale, tuttavia
la sua cedibilità è stata implicitamente riconosciuta dal D.L. 14 marzo
1988, n. 70, art 5, comma 4 ter. Risulta che il solo credito
risultante dalla dichiarazione annuale può essere oggetto di
cessione a terzi.
Cessione del credito
La cessione del credito deve risultare, come disciplinato dalla regola
di cui all'art. 69 della legge contabilità dello Stato, da un atto
pubblico o da una scrittura privata autenticata; in tale atto
le parti contraenti e l'oggetto devono risultare chiaramente
identificate.
La notizia della cessione del credito deve essere notificata all'ufficio
competente ed al concessionario per la riscossione tramite l'invio di
copia autenticata dell'atto comprovante la cessione del credito
medesimo. Se le condizioni sopra evidenziate risulteranno ottemperate il
rimborso verrà erogato nei confronti del cessionario dello stesso.
Ai sensi dell'art. 1264 c.c. la cessione ha effetto
nei confronti del debitore ceduto quando questi accetta tale cessione
o ne risulta informato, conseguentemente, poiché il debitore ceduto
risulta essere l'Amministrazione finanziaria risulta plausibile che la
sola comunicazione alla stessa, come sopra indicato, dia effetto alla
cessione del credito oggetto della transazione.
Per evitare la cessione di crediti all'insaputa dei
titolari degli stessi, la circolare della Dir AA.GG. e cont. Trib. 8
luglio 1997, n. 192/E-VI-823 è intervenuta disponendo come gli uffici
Iva dovranno, ogni qual volta ricevano una documentazione, su cui
sorgano dei dubbi inerenti alla veridicità della stessa, comprovante la
cessione di un credito , informare il titolare del credito ceduto della
situazione tramite l'invio di una lettera raccomandata e naturalmente
sospendendo l'erogazione del rimborso. Il presunto cedente,
dunque, è chiamato a certificare, entro 30 giorni,
l'autenticità della cessione da questi operata oppure a sconfessarla
in quanto effettuata da estranei a sua insaputa.

La cessione parziale del credito chiesto a
rimborso
A seguito della diversa tempistica nei rimborsi sopra evidenziata
l'Agenzia delle Entrate è stata interrogata sulla possibilità di poter,
o meno, cedere parte del credito chiesto a rimborso e, più in
particolare, la parte di competenza diretta dell'Ufficio dell'Agenzia
stesso.
L'Agenzia delle Entrate ha espresso il proprio parere
in merito tramite la risoluzione del 6 settembre 2006, n. 103/E,
stabilendo che «può essere separatamente ceduta a terzi
l'eccedenza di credito che deve rimborsare l'ufficio dopo il
rimborso della quota di competenza del concessionario. Occorre comunque
rispettare il principio secondo cui la cessione, anche parziale, del
credito Iva non può alterare l'originario rapporto obbligatorio di
diritto pubblico esistente tra l'Amministrazione finanziaria ed il
cedente del credito. In particolare, si precisa che la quota di credito
Iva rimborsabile dall'ufficio non può essere, a sua volta, ulteriormente
frazionata tra più cessionari, potendosi ammettere solo la sua cessione
unitaria».
L'Agenzia conclude la trattazione ricordando come «il
creditore/cedente ha l'obbligo di notificare formalmente all'ufficio
locale dell'Agenzia delle Entrate competente, l'avvenuta cessione anche
parziale del credito». In proposito si rammenta come tale notifica
risulti soggetta alle stesse modalità e requisiti analizzati
nell'illustrazione della cessione totale del credito Iva.
Gennaio 2008
a cura di Ipsoa Editore, Redazione Internet. Tratto da
"Quando il saldo Iva è favorevole al contribuente" di Cristina Piseroni
Fonte:
PMI - Il mensile della piccola e media impresa -
Ipsoa Editore

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