trasporti pubblici, previsioni del tempo, informazioni utili per la provincia di Anconainformazioni per il turista che vuole venire nelle marcheannunci offro lavoro, cerco lavoro, bandi e gareidee per il tempo libero in ancona e provincia: sfondi pc, sala giochi, smile, musica, suonerieescursioni ancona, itinerari, passeggiate percorsi agriturismo, cinema, eventi, sagre nella provincia di Anconaannunci incontri, annunci immobiliari ancona, mercatino dell'usato ancona, annunci lavoro ancona, amicizie, messaggicomuni della provincia di ancona con storia, informagiovani, fotogallery,..

Finanziaria 2008

Finanziaria 2008: Iva sulle auto effetto retroattivo


Nuove regole in materia di imposta sul valore aggiunto

Torna in discussione l'Iva sulle auto, cambia nuovamente il regime delle vendite immobiliari, cattive notizie per i privati che acquistano fabbricati, nuove ipotesi di applicazione del valore normale, restyling di alcuni regimi speciali (telefoni, agenzie di viaggio e Iva di gruppo), sanzioni mitigate per le ipotesi di errata applicazione del reverse.

Queste sono le novità Iva contenute nella legge finanziaria che a prima vista sembrava non dovesse contenere particolari innovazioni sul tema ma che invece una volta concluso il suo iter legislativo ha mostrato una realtà differente. Il tutto forse creando qualche problema ma soprattutto facilitando od offrendo soluzioni vantaggiose rispetto al passato ai contribuenti.

Ecco allora una rassegna delle novità intervenute confrontate con le regole precedenti.

Iva sulle auto
Ennesimo restyling per l'Iva sulle auto. E il tutto con effetto retroattivo al 28 giugno 2007.

La legge finanziaria riscrive l'articolo 19 bis-1 che, come è noto, indica le ipotesi di esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi. Fra tutte le vicende tributarie degli ultimi mesi la più travagliata è stata quella concernente la detrazione di quanto è genericamente definito come Iva sulle auto.

Prima di ciò ricordiamo che l'indetraibilità è ancora prevista per:

• l'acquisto o l'importazione di aeromobili e dei relativi componenti e ricambi a meno che tali beni formino oggetto dell'attività propria dell'impresa o siano destinati a essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attività propria dell'impresa (con esclusione assoluta della detrazione per gli esercenti arti e professioni);

• l'acquisto o l'importazione delle navi e imbarcazioni da diporto e dei relativi componenti e ricambi a meno che tali beni formino oggetto dell'attività propria dell'impresa o siano destinati a essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attività propria dell'impresa (con esclusione assoluta della detrazione per gli esercenti arti e professioni).


La novità interviene per diversi punti nel mondo auto.

In primis, la nuova regola adeguandosi alla decisione delle autorità europee fa riferimento all'acquisto o all'importazione «di veicoli stradali a motore» e dei relativi componenti e ricambi.

Quindi una fattispecie oggettiva differente rispetto a quella passata in cui i riferimenti erano ai diversi punti dell'art. 54 del codice della strada. Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto.

In questa ipotesi la detrazione è prevista nella misura del 40% se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione.

In questo punto dispiega effetti la maggior novità. Riferendosi ai veicoli non utilizzati esclusivamente, il legislatore ammette la possibilità che vi siano veicoli prettamente strumentali per cui non trova applicazione tale limitazione (con onere della prova a carico del contribuente).

Tale soluzione discende dalla decisione del consiglio del scorso giugno che all'articolo 1 dispone: «In deroga all'articolo 168 della Direttiva 2006/112/Ce, l'Italia è autorizzata a limitare al 40% il diritto a detrarre l'Iva sulle spese relative ai veicoli stradali a motore non interamente utilizzati a fini professionali».

Da ciò pareva già chiaro che la forfetizzazione dovesse interessare i veicoli «non interamente utilizzati a fini aziendali» e non invece quelli utilizzati esclusivamente per fini aziendali. Nonostante ciò la circolare 55/E sembrava invece ritenere che le eccezioni specifiche contenute nell'articolo 3 (agenti ecc.) fossero le uniche per le quali risultasse possibile riconoscere un utilizzo esclusivamente professionale del mezzo di trasporto.

Ora il legislatore chiarisce la questione anche se, pur apprezzando l'intento e l'operato del legislatore, in non pochi casi la prova dell'utilizzo per soli fini professionali necessita di documenti probatori di portata «diabolica» tali da scoraggiare i tentativi in tal senso.

È vero però che in alcune ipotesi la strada potrebbe risultare meno impervia e ciò nei casi in cui l'auto, pur non formando oggetto dell'attività, risulta essere strumento necessario per il suo svolgimento (esempio: impresa di consegne rapide a domicilio), ipotesi che fino a ora non è mai stata qualificata (dalla prassi) tra quelle per cui è concessa una piena valenza ai fini tributari.

Nulla cambia nel caso in cui i veicoli formano oggetto dell'attività propria dell'impresa nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio, casi in cui sono previste limitazioni alla detrazione.

Oltre ai corrispettivi per acquisto, importazione e pezzi di ricambio la regola è applicabile anche all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, nonché alle prestazioni di cui al terzo comma dell'articolo 16 e alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale, dei beni stessi nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di detti aeromobili, natanti e veicoli stradali a motore.

Da quanto sopra risulta ora chiaramente che anche i corrispettivi relativi ai transiti (i pedaggi autostradali) rientrano nelle limitazioni alla detrazione essendo stata anche espulsa dall'ordinamento la previsione di indetraibilità specifica e totale prima prevista.

In tal modo si supera l'affermazione tranciante contenuta nella circolare 55/E che riteneva che la sentenza della Corte di giustizia del 14 settembre 2006 ha riguardato esclusivamente il regime di indetraibilità previsto dall'art. 19-bis 1, lettere c) e d), del dpr n. 633 del 1972, ritenendo che tutte le vicende che si sono dalla stessa dipanate non dovessero interessare il regime di indetraibilità dell'Iva assolta in relazione alle prestazioni di transito stradale delle autovetture e autoveicoli allora prevista dall'art. 19-bis 1, lett. e), del decreto del presidente della repubblica n. 633 del 1972.

Anche se non da riferire solo ed esclusivamente al mondo auto, la legge finanziaria prevede che (a partire dal 1° marzo 2008) per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata ridotta ai sensi dell'articolo 19-bis 1 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva, la base imponibile è determinata moltiplicando per la percentuale detraibile ai sensi di tali disposizioni l'importo determinato ai sensi dei commi precedenti.

Tale situazione permette di recepire nel nostro ordinamento il cosiddetto principio comunitario di «simmetria» già ribadito in passato dalla Corte di giustizia Ue con la sentenza del 4 ottobre 1995 (Causa C-291/92).

Altre novità Iva della finanziaria
Consorzi ed esenzione
Dal 1 luglio 2008 saranno esenti le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra soggetti per i quali, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all'articolo19-bis, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, sia stata non superiore al 10 per cento, a condizione che i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci ai predetti consorzi e società non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse.

Reverse charge
Dal 1 febbraio 2008 l'inversione contabile non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori.

Iva di gruppo
Qualora si opti per il regime controllanti - controllate (Iva di gruppo) le eccedenze detraibili, risultanti dalle dichiarazioni annuali relativi al periodo d'imposta precedente, degli enti e società diversi da quelli per i quali anche in tale periodo d'imposta l'ente o società controllante si è avvalso della facoltà dell'Iva di gruppo, non possono essere utilizzate nelle liquidazioni di gruppo e alle stesse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30.

Telefonia
Per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a disposizione del pubblico, nonché per la vendita di qualsiasi mezzo tecnico, ivi compresa la fornitura di codici di accesso, per fruire, dei servizi di telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica, dal titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i servizi, sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente o, se non ancora determinato, sulla base del prezzo mediamente praticato per la vendita al pubblico in relazione alla qualità di traffico telefonico messo a disposizione tramite il mezzo tecnico. Per tutte le vendite dei mezzi tecnici nei confronti dei soggetti che agiscono nell'esercizio di imprese, arti o professioni, anche successive alla prima cessione, i cedenti rilasciano un documento in cui devono essere indicate anche la denominazione e la partita Iva del soggetto passivo che ha assolto l'imposta. La medesima indicazione deve essere riportata anche sull'eventuale supporto fisico, atto a veicolare il mezzo tecnico, predisposto direttamente o tramite terzi dal soggetto che realizza o commercializza gli stessi.

Agenzie di viaggio
Questi soggetti possono, per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, applicare il regime ordinario dell'imposta.

Reverse charge
Sono state ridisegnate le sanzioni previste nel caso di erronea applicazione (o non applicazione se dovuto) del regime del reverse charge.

 
 
 
 


 

 

 

 

 
condizioni | privacy | info | friends
     REA AN-130915

Anconanetwork.it © 2006-2016 - p.iva 01441320429

home mappa contatti chi è dbsoft