Finanziaria 2008
|
Finanziaria
2008: Iva sulle auto effetto retroattivo |
Nuove regole in materia di imposta sul valore aggiunto
Torna in discussione l'Iva sulle auto, cambia nuovamente il regime delle
vendite immobiliari, cattive notizie per i privati che acquistano
fabbricati, nuove ipotesi di applicazione del valore normale, restyling
di alcuni regimi speciali (telefoni, agenzie di viaggio e Iva di
gruppo), sanzioni mitigate per le ipotesi di errata applicazione del
reverse.
Queste sono le novità Iva contenute nella legge finanziaria che a prima
vista sembrava non dovesse contenere particolari innovazioni sul tema ma
che invece una volta concluso il suo iter legislativo ha mostrato una
realtà differente. Il tutto forse creando qualche problema ma
soprattutto facilitando od offrendo soluzioni vantaggiose rispetto al
passato ai contribuenti.
Ecco allora una rassegna delle novità intervenute confrontate con le
regole precedenti.
Iva sulle auto
Ennesimo restyling per l'Iva sulle auto. E il tutto con effetto
retroattivo al 28 giugno 2007.
La legge finanziaria riscrive l'articolo 19 bis-1 che, come è noto,
indica le ipotesi di esclusione o riduzione della detrazione per alcuni
beni e servizi. Fra tutte le vicende tributarie degli ultimi mesi la più
travagliata è stata quella concernente la detrazione di quanto è
genericamente definito come Iva sulle auto.
Prima di ciò ricordiamo che l'indetraibilità è ancora prevista per:
• l'acquisto o l'importazione di aeromobili e dei relativi componenti e
ricambi a meno che tali beni formino oggetto dell'attività propria
dell'impresa o siano destinati a essere esclusivamente utilizzati come
strumentali nell'attività propria dell'impresa (con esclusione assoluta
della detrazione per gli esercenti arti e professioni);
• l'acquisto o l'importazione delle navi e imbarcazioni da diporto e dei
relativi componenti e ricambi a meno che tali beni formino oggetto
dell'attività propria dell'impresa o siano destinati a essere
esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attività propria
dell'impresa (con esclusione assoluta della detrazione per gli esercenti
arti e professioni).
La novità interviene per diversi punti nel mondo auto.
In primis, la nuova regola adeguandosi alla decisione delle autorità
europee fa riferimento all'acquisto o all'importazione «di veicoli
stradali a motore» e dei relativi componenti e ricambi.
Quindi una fattispecie oggettiva differente rispetto a quella passata in
cui i riferimenti erano ai diversi punti dell'art. 54 del codice della
strada. Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a
motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti
al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata
non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello
del conducente, non è superiore a otto.
In questa ipotesi la detrazione è prevista nella misura del 40% se tali
veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa,
dell'arte o della professione.
In questo punto dispiega effetti la maggior novità. Riferendosi ai
veicoli non utilizzati esclusivamente, il legislatore ammette la
possibilità che vi siano veicoli prettamente strumentali per cui non
trova applicazione tale limitazione (con onere della prova a carico del
contribuente).
Tale soluzione discende dalla decisione del consiglio del scorso giugno
che all'articolo 1 dispone: «In deroga all'articolo 168 della Direttiva
2006/112/Ce, l'Italia è autorizzata a limitare al 40% il diritto a
detrarre l'Iva sulle spese relative ai veicoli stradali a motore non
interamente utilizzati a fini professionali».
Da ciò pareva già chiaro che la forfetizzazione dovesse interessare i
veicoli «non interamente utilizzati a fini aziendali» e non invece
quelli utilizzati esclusivamente per fini aziendali. Nonostante ciò la
circolare 55/E sembrava invece ritenere che le eccezioni specifiche
contenute nell'articolo 3 (agenti ecc.) fossero le uniche per le quali
risultasse possibile riconoscere un utilizzo esclusivamente
professionale del mezzo di trasporto.
Ora il legislatore chiarisce la questione anche se, pur apprezzando
l'intento e l'operato del legislatore, in non pochi casi la prova
dell'utilizzo per soli fini professionali necessita di documenti
probatori di portata «diabolica» tali da scoraggiare i tentativi in tal
senso.
È vero però che in alcune ipotesi la strada potrebbe risultare meno
impervia e ciò nei casi in cui l'auto, pur non formando oggetto
dell'attività, risulta essere strumento necessario per il suo
svolgimento (esempio: impresa di consegne rapide a domicilio), ipotesi
che fino a ora non è mai stata qualificata (dalla prassi) tra quelle per
cui è concessa una piena valenza ai fini tributari.
Nulla cambia nel caso in cui i veicoli formano oggetto dell'attività
propria dell'impresa nonché per gli agenti e rappresentanti di
commercio, casi in cui sono previste limitazioni alla detrazione.
Oltre ai corrispettivi per acquisto, importazione e pezzi di ricambio la
regola è applicabile anche all'acquisto o all'importazione di carburanti
e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli
stradali a motore, nonché alle prestazioni di cui al terzo comma
dell'articolo 16 e alle prestazioni di custodia, manutenzione,
riparazione e impiego, compreso il transito stradale, dei beni stessi
nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l'imposta relativa
all'acquisto o all'importazione di detti aeromobili, natanti e veicoli
stradali a motore.
Da quanto sopra risulta ora chiaramente che anche i corrispettivi
relativi ai transiti (i pedaggi autostradali) rientrano nelle
limitazioni alla detrazione essendo stata anche espulsa dall'ordinamento
la previsione di indetraibilità specifica e totale prima
prevista.
In tal modo si supera l'affermazione tranciante contenuta nella
circolare 55/E che riteneva che la sentenza della Corte di giustizia del
14 settembre 2006 ha riguardato esclusivamente il regime di
indetraibilità previsto dall'art. 19-bis 1, lettere c) e d), del dpr n.
633 del 1972, ritenendo che tutte le vicende che si sono dalla stessa
dipanate non dovessero interessare il regime di indetraibilità dell'Iva
assolta in relazione alle prestazioni di transito stradale delle
autovetture e autoveicoli allora prevista dall'art. 19-bis 1, lett. e),
del decreto del presidente della repubblica n. 633 del 1972.
Anche se non da riferire solo ed esclusivamente al mondo auto, la legge
finanziaria prevede che (a partire dal 1° marzo 2008) per le cessioni
che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o importazione la
detrazione è stata ridotta ai sensi dell'articolo 19-bis 1 o di altre
disposizioni di indetraibilità oggettiva, la base imponibile è
determinata moltiplicando per la percentuale detraibile ai sensi di tali
disposizioni l'importo determinato ai sensi dei commi precedenti.
Tale situazione permette di recepire nel nostro ordinamento il
cosiddetto principio comunitario di «simmetria» già ribadito in passato
dalla Corte di giustizia Ue con la sentenza del 4 ottobre 1995 (Causa
C-291/92).
Altre novità Iva della finanziaria
Consorzi ed esenzione
Dal 1 luglio 2008 saranno esenti le prestazioni di servizi effettuate
nei confronti dei consorziati o soci da consorzi, ivi comprese le
società consortili e le società cooperative con funzioni consortili,
costituiti tra soggetti per i quali, nel triennio solare precedente, la
percentuale di detrazione di cui all'articolo19-bis, anche per effetto
dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, sia stata non superiore al 10
per cento, a condizione che i corrispettivi dovuti dai consorziati o
soci ai predetti consorzi e società non superino i costi imputabili alle
prestazioni stesse.
Reverse charge
Dal 1 febbraio 2008 l'inversione contabile non si applica alle
prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a
cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori.
Iva di gruppo
Qualora si opti per il regime controllanti - controllate (Iva di gruppo)
le eccedenze detraibili, risultanti dalle dichiarazioni annuali relativi
al periodo d'imposta precedente, degli enti e società diversi da quelli
per i quali anche in tale periodo d'imposta l'ente o società
controllante si è avvalso della facoltà dell'Iva di gruppo, non possono
essere utilizzate nelle liquidazioni di gruppo e alle stesse si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 30.
Telefonia
Per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a disposizione del
pubblico, nonché per la vendita di qualsiasi mezzo tecnico, ivi compresa
la fornitura di codici di accesso, per fruire, dei servizi di
telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica, dal titolare della
concessione o autorizzazione ad esercitare i servizi, sulla base del
corrispettivo dovuto dall'utente o, se non ancora determinato, sulla
base del prezzo mediamente praticato per la vendita al pubblico in
relazione alla qualità di traffico telefonico messo a disposizione
tramite il mezzo tecnico. Per tutte le vendite dei mezzi tecnici nei
confronti dei soggetti che agiscono nell'esercizio di imprese, arti o
professioni, anche successive alla prima cessione, i cedenti rilasciano
un documento in cui devono essere indicate anche la denominazione e la
partita Iva del soggetto passivo che ha assolto l'imposta. La medesima
indicazione deve essere riportata anche sull'eventuale supporto fisico,
atto a veicolare il mezzo tecnico, predisposto direttamente o tramite
terzi dal soggetto che realizza o commercializza gli stessi.
Agenzie di viaggio
Questi soggetti possono, per le prestazioni di organizzazione di
convegni, congressi e simili, applicare il regime ordinario
dell'imposta.
Reverse charge
Sono state ridisegnate le sanzioni previste nel caso di erronea
applicazione (o non applicazione se dovuto) del regime del reverse
charge.
|
|
|
|
|
|
|
|
|