All'interno di queste pagine, vi spiegheremo a
cosa fa riferimento la
legge sulla privacy
(d.l. 196/2003), quali sono le attività che devono interessarsi
all'argomento, cosa fare per mettersi in regola, perchè è un argomento
importante, alcuni pareri autorevoli di terze parti, le possibili
soluzioni per adempiere agli obblighi di legge, le sanzioni previste e
la nostra soluzione.
Cosa occorre fare per mettersi in regola con la
privacy
Le attività che non utilizzano il personal computer o che
all'interno del proprio personal computer non abbiano memorizzate
informazioni anagrafiche di alcun tipo (nomi, numeri di telefono,
indirizzi di posta elettronica, ...), devono semplicemente tenere la
documentazione cartacea contenente informazioni anagrafiche, all'interno
di appositi armadietti dotati di chiusura a chiave.
Per le imprese che utilizzano uno o più computer nei quali sono
memorizzate informazioni anagrafiche anche non sensibili,
oltre a quanto detto al punto precedente, devono garantire le misure
minime di sicurezza per la protezione di queste informazioni e più
precisamente:
·
Devono
impostare una password di accesso con doppia autenticazione che deve
essere di almeno 8 caratteri e deve essere cambiata ogni sei mesi;
(ricordiamo che i sistemi operativi precedenti a Windows 98 e Windows
ME, non consentono una doppia autenticazione pertanto è necessario
aggiornare il sistema operativo);
·
Devono
dotarsi di un sistema di anti intrusione (firewall) che protegga
l'accesso al sistema informatico dall'esterno e dotarsi di un buon
antivirus e tenerlo costantemente aggiornato;
·
Devono
inviare le informative a clienti, fornitori e dipendenti o
collaboratori;
·
Devono
effettuare delle copie periodiche degli archivi e conservarle in luoghi
sicuri;
·
Devono
redigere il documento programmatico sulla sicurezza che in concreto non
è altro che una autocertificazione che viene richiamata nel bilancio,
nella quale si va a dire come ci si è organizzati per garantire le
misure minime di sicurezza (tipo di computer, tipi di accesso alla linea
esterna, personale incaricato all'uso del computer, gestioni esterne,
tipo di rete e di sistema operativo, ecc...).
·
Il
documento programmatico sulla sicurezza, detto anche dpss va redatto
ogni anno entro il 31 di marzo e deve portare data certa.
Fatto tutto questo possiamo dire che si è a norma con la
legge sulla privacy.

Quali
attività sono coinvolte nella privacy..
Sono coinvolte tutte le attività snc, srl, cooperative, ditte
familiari, ditte individuali, imprese, artigiani, agenti di commercio,
ecc...
La differenza degli obblighi da adempiere fra queste realtà è data
da due fattori:
·
fra chi usa il computer e chi non lo ha.
·
fra chi ha dati sensibili e chi non li ha
Ricordiamo che sono dati sensibili i dati inerenti alla sfera
sessuale, alla salute, alla religione.
Una delle parti più burocratiche di questa normativa, è quella di
redigere il documento programmatico sulla sicurezza (dps). In merito a
questo argomento alcuni esperti asseriscono che il dps lo debbano
redigere tutti coloro che hanno un computer con informazioni anagrafiche
memorizzate (anche una semplice e-mail o indirizzo), altri invece
asseriscono che lo debbano fare solo chi ha dati sensibili.
A prescindere che all'interno di un ufficio è molto facile venire in
possesso di dati sensibili, ad esempio basterebbe una mail fra un capo
ufficio e un suo amico nella quale si parla di un problema di salute di
una terza persona ed ecco che si presentano i dati sensibili, è nostro
parere che se ne debbano interessare tutti coloro in possesso di un
computer.
la
legge sulla privacy è
importante perchè stabilisce dei criteri standard (a volte un po
eccessivi) per la tutela delle informazioni in nostro possesso, che
tutti avrebbero dovuto adottare indipendentemente dall'obbligo che ne
deriva dal
codice privacy.
La presente è stata pensata per il raggiungimento di tre obiettivi:
·
fare chiarezza su di un argomento semplice ma presentato in modo
complicato e antipatico;
·
rendere
autosufficienti i piccoli
imprenditori, gli artigiani, le attività commerciali e le ditte
individuali che si trovano a dover rispettare la
normativa privacy;
·
dare loro uno strumento informatico (software
privacy) che gli faccia risparmiare tempo e denaro;

Il primo punto è fare chiarezza sulla pivacy
a distanza di tempo dall'entrata in vigore del d.l. 196/2003, ancora
oggi molti professionisti non sanno cosa fare, se farlo, perchè farlo e
ogni quanto farlo...
Questo è dovuto ad una cattiva informazione creatasi anche in
seguito ai continui rimandi dell'attuazione della normativa e alle
modifiche riportate nel tempo prima dell'approvazione della stessa.
Inoltre per qualche oscuro motivo, molti hanno pensato
(erroneamente) che tale problematica fosse di competenza del
commercialista o del consulente esterno che segue la contabilità
dell'impresa, ma così non è....; sarebbe come pretendere che questi si
preoccupasse dell'approvvigionamento della cancelleria o che verificasse
la regolarità degli estintori in azienda, o che gli strumenti di lavoro
utilizzati siano in regola con le norme cee...
Quindi un pò tutti hanno sottovalutato il vero problema che è tra
l'altro molto semplice... e cioè: GARANTIRE LA
SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI
POSSEDUTE .
Le informazioni sono una delle risorse più preziose che l'impresa
possiede, quindi vanno tutelate, in primo luogo per proteggere l'impresa
stessa, in secondo luogo per proteggere la privacy di terze parti
(individui o soggetti giuridici in genere).

Il secondo punto è quello di rendere le imprese autosufficienti
nell'adempiere a questo semplice dovere
in effetti, nella frenesia causata dal risolvere il problema
all'ultimo momento, alcuni sono stati aiutati dal proprio commercialista
che però non può ripetere questo servizio nel tempo senza un
sovrapprezzo, altri si sono avvalsi di consulenti specifici, altri cercano di fare da soli senza però dotarsi di
strumenti appropriati utili ad evitare errori grossolani.
Nella maggior parte di questi casi le attività da svolgere, se
spiegate correttamente sono talmente semplici che incaricare un
consulente esterno per svolgerle sarebbe come pagare una persona che vi
regga il telefono quando dovete comporre il numero...
Quindi considerando il modestissimo investimento da fare conviene
dotarsi degli strumenti necessari e
fare da se...con un minimo di
supporto tecnico telefonico da contattare al momento del bisogno, anche perchè sono
pratiche da ripetere tutti gli anni e alcune anche più volte all'anno.
esistono molteplici soluzioni per adempiere agli obblighi di legge,
però è importante ricordare che vi sono tre problematiche diverse e
distinte:
A.adeguare i propri uffici;
B.
adeguare
gli strumenti informatici in uso;
C.redigere la documentazione cartacea necessaria.
Ognuna di queste problematiche richiede conoscenze e competenze
differenti, alcune cose possono essere fatte da soli altre occorre un
professionista.
Ad esempio se gli armadi dei vs. uffici sono sprovvisti di apposite
chiavi di apertura, sarebbe opportuno contattare un falegname a meno che
non sappiate lavorare il legno e le serrature da soli.
se dovete installare un sistema di protezione antintrusione
informatico sarebbe opportuno contattare un sistemista.
Contestualmente è poco probabile che il sistemista possa aggiustare
le ante dei vostri armadietti per integrare una serratura...., come
difficilmente il sistemista è a conoscenza dei dettagli dell'intera
legge ...
Le possibili soluzioni sono:
Il consulente esterno per ciascuna problematica ha costi fissi molto
elevati e sopratutto per il punto C, richiede attenzioni da parte vostra
quindi oltre a spendere parecchio denaro non si può di certo dire che Vi
faccia risparmiare tempo.
Il fai da te totale è rischioso per possibili errori di
interpretazione e in alcuni casi per mancanza di conoscenze specifiche.
Noi consigliamo il fai da te assistito che prevede che l'utente si
doti degli strumenti necessari per procedere con semplicità e
immediatezza, sfruttando il supporto di una società specializzata per
redigere i documenti cartacei e la configurazione del proprio sistema
informatico e l'ausilio di uno o più artigiani per l'adeguamento del
proprio ufficio.

Chi effettua i controlli
riportiamo di seguito copia del protocollo d'intesa tra il garante della
privacy e la guardia di finanza per l'attività ispettiva
sull'adeguamento delle imprese.
SERVIZIO RELAZIONI CON I MEZZI DI INFORMAZIONE
COMANDO GENERALE DELLA
GUARDIA DI FINANZA
V REPARTO - UF FICIO STAMPA
COMUNICATO STAMPA
FIRMATO IL PROTOCOLLO D’INTESA TRA GARANTE PRIVACY E GUARDIA DI
FINANZA. POTENZIATA L’ATTIVITA’ ISPETTIVA DELL’AUTORITÁ.
E’ stato firmato oggi il nuovo protocollo d’intesa tra la Guardia di
Finanza e il Garante
per la protezione dei dati personali.
Il protocollo è stato siglato, presso il Comando Generale della Guardia
di Finanza, dal
Presidente del Garante, Prof. Francesco Pizzetti e dal Comandante
Generale della Guardia di
Finanza, Gen. di Corpo d’Armata Roberto Speciale.
Lo scopo dell’accordo è quello di dare - sulla base dell’eccellente
livello di
collaborazione già raggiunto tra le due Istituzioni a seguito del
precedente protocollo del 2002 -
ulteriore impulso all’attività di accertamento e verifica sul rispetto
delle norme in materia di
protezione dei dati personali, regolando le reciproche forme di intesa.
Il Garante, ogni qualvolta ritenga necessario avvalersi della
collaborazione del Corpo,
attiverà il “Nucleo Speciale funzione pubblica e privacy” che assicurerà
su tutto il territorio
nazionale, avvalendosi anche dei reparti del Corpo territorialmente
competenti, gli adempimenti
richiesti. Le richieste del Garante potranno riguardare anche pluralità
di soggetti nei cui
confronti svolgere accertamenti relativamente a determinati adempimenti.
In particolare, la Guardia di Finanza collaborerà alle attività
ispettive attraverso:
- reperimento di dati e informazioni sui soggetti da controllare;
- partecipazione del proprio personale agli accessi alle banche dati,
ispezioni,
verifiche e alle altre rilevazioni nei luoghi dove viene effettuato il
trattamento dei
dati;
- assistenza nei rapporti con l’autorità giudiziaria;
- sviluppo delle attività delegate per l’accertamento delle violazioni
di natura
penale ed amministrativa;
- contestazione delle sanzioni amministrative rilevate nell’ambito delle
attività
delegate.
Il Garante provvederà al supporto necessario per la formazione del
personale del Corpo
in materia di protezione dei dati personali.
Il protocollo prevede, infine, che la Guardia di Finanza, assicuri, in
stretta collaborazione
con il Garante, la diffusione delle informazioni sull’applicazione delle
norme in materia di
protezione dei dati personali, anche attraverso i propri Uffici
relazioni con il pubblico.
All’evento erano presenti, per la Guardia di Finanza, oltre all’Autorità
di vertice, il Comandante
in Seconda, Gen.C.A. Italo Pappa, il Comandante dei Reparti Speciali,
Gen. C.A. Mario
Iannelli, e il Capo di Stato Maggiore del Comando Generale, Gen.D.
Emilio Spaziante, mentre
per l’Autorità Garante, oltre al Presidente, hanno partecipato il Vice
Presidente, Giuseppe
Chiaravalloti, i Componenti, Mauro Paissan, e Giuseppe Fortunato, ed il
Segretario Generale,
Dott. Giovanni Buttarelli.
Roma, 11 novembre 2005
documento pdf originale

Le Sanzioni Previste
Ed arriviamo alle note dolenti.
Innanzitutto resta inteso che tutto quello che ha previsto il
legislatore è stato fatto soprattutto per la tutela degli interessati
dal trattamento dei dati ma come avrete notato in realtà adottare delle
politiche aziendali ben precise non può che far bene alla nostra
attività.
Le
sanzioni sono trattate a partire dall'articolo 161 fino all'articolo
172. Il legislatore ha suddiviso in due livelli ben precisi il sistema
sanzionatorio:
Le violazioni amministrative
Si parte da 3.000 euro fino a 60.000 euro in funzione delle
tipologie dei dati su cui è avvenuto l'illecito. Tutte le cifre sono
indicate negli articoli 161, 162, 163,164,165 e 166
Illeciti penali
Ovviamente
le pene previste variano in funzione della gravità dell'illecito e
possono variare da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 3 anni.(art.
167-172)
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